Statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli›Capo III
Art. 43
In vigore dal 17 ago 1958
Ove l'esame consti di prove scritte e orali lo studente non potrà essere ammesso alla successiva prova scritta, e quindi alla prova orale, se non abbia superato le prove precedenti nell'ordine in cui sono indicate nei rispettivi articoli.
Tuttavia, se riprovato in una o più prove, lo studente non sarà tenuto a ripetere quella o quelle precedenti dello stesso esame che egli abbia già superato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-14;753#art-sdi-43