Art. 43
Statuto dell'Istituto universitario orientale di NapoliCapo III

Art. 43

30 / 50
In vigore dal 17 ago 1958
Ove l'esame consti di prove scritte e orali lo studente non potrà essere ammesso alla successiva prova scritta, e quindi alla prova orale, se non abbia superato le prove precedenti nell'ordine in cui sono indicate nei rispettivi articoli. Tuttavia, se riprovato in una o più prove, lo studente non sarà tenuto a ripetere quella o quelle precedenti dello stesso esame che egli abbia già superato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-14;753#art-sdi-43