Art. 3

In vigore dal 1 mar 1958
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello, della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - PELLA - MEDICI - COLOMBO - GAVA - CARLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato atta Corte dei conti, addì 28 febbraio 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 98. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-02-26;67#art-3

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