Art. 2

In vigore dal 1 mar 1958
Il dazio di importazione sul granturco altro (voce della tariffa doganale n. 97-b), è stabilito nella misura del 12% fino al 31 agosto 1958.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-02-26;67#art-2

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Art. 2 Nuove aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale. — Testo vigente | Portale Normativo