Art. 2
In vigore dal 1 mar 1958
Il dazio di importazione sul granturco altro (voce della tariffa doganale n. 97-b), è stabilito nella misura del 12% fino al 31 agosto 1958.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-02-26;67#art-2