Art. 3
In vigore dal 26 mar 1958
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verrà senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondere l'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 gennaio 1958
GRONCHI
MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 125. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-31;118#art-3