Art. 1

In vigore dal 26 mar 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni; Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 15 maggio 1957, n. 13; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione, stipulata in Cagliari il 19 dicembre 1957, e il relativo atto integrativo stipulato il 20 gennaio 1958, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di malattie infettive presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.
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