Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette›Titolo VI
Art. 139
Aliquote dell'imposta
In vigore dal 22 lug 1976
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
Note all'articolo
La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 luglio 1976, n. 179 (in G.U. 1a s.s. 21/07/1976, n. 191) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale: 1) degli artt. 131 e 139 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui si stabilisce che i redditi della moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, concorrono insieme con quelli del marito a formare un reddito complessivo, su cui e' applicata con aliquota progressiva l'imposta complementare".