Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette›Sez. 3
Art. 106
Plusvalenze e sopravvenienze imponibili
In vigore dal 4 giu 1987
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 25 febbraio 1975, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1975, n. 55) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dell'art. 106, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui prevede la tassabilita' delle plusvalenze e sopravvenienze attive di enti tassabili in base a bilancio ma non esercenti attivita' commerciali, questione proposta dal tribunale di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe."
- La Corte Costituzionale con sentenza 22 - 28 maggio 1987, n. 200 (in G.U. 1a s.s. 03/06/1987, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 106, primo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui prevede l'assoggettamento ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di societa' tassabili in base a bilancio non esercenti attivita' commerciali."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645#art-tud-106