Art. 2

In vigore dal 26 feb 1958
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 gennaio 1958 GRONCHI ZOLI - PELLA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 24. - RELLEVA
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Art. 2 Istituzione di una rappresentanza diplomatica permanente, con rango di Ambasciata, presso la Comunita' economica europea e presso la Comunita' europea dell'energia atomica. — Testo vigente | Portale Normativo