Art. 1

In vigore dal 26 feb 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, relativa alla ratifica ed all'esecuzione dei Trattati istitutivi della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità economica europea, firmati a Roma il 25 marzo 1957; Visto l' della legge 4 gennaio 1951, n. 13; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È istituita una rappresentanza diplomatica permanente, con rango di Ambasciata, presso la Comunità economica, europea e presso la Comunità europea dell'energia atomica.
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