Art. 3

In vigore dal 16 feb 1958
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verrà senz'altro soppresso, con l'obbligo per il sig. Vincenzo Ramella di Torino di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 gennaio 1958 GRONCHI MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 16. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-14;12#art-3

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