Art. 2
In vigore dal 16 feb 1958
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di storia delle dottrine politiche in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di giurisprudenza della Università di Torino nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-14;12#art-2