Art. 3

In vigore dal 17 dic 1957
Le lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati - (voci 73.13-A-I; 73.15-B-VI-a-1 della Nomenclatura doganale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e voci ex 891-a-1-beta, gamma; ex 891-a-3-gamma-II, III; ex 891-b-1-beta, gamma; ex 891-b-3-gamma-II, III della tariffa doganale italiana), importate in Italia da Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, saranno ammessi, dal 1 gennaio a non oltre il 30 giugno 1958, in esenzione dal dazio doganale nei limiti di un contingente di tonnellate 1700, ed al dazio del 6% sul valore nei limiti di un ulteriore contingente di tonnellate 600, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-13;1175#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo