Art. 2
In vigore dal 17 dic 1957
Sono prorogate, dal 1 gennaio a non oltre il 30 giugno 1958, le sospensioni e le riduzioni dei dazi doganali per i prodotti siderurgici, importati in Italia da Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dello acciaio, di cui all', lettera b), numeri 1), 2), e 3), e all' del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, con le modificazioni e le aggiunte di cui all', lettere a) e o) del decreto Presidenziale 18 aprile 1957, n. 219, e al secondo comma dell' del decreto Presidenziale 11 luglio 1957, n. 519.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-13;1175#art-2