Art. 4

In vigore dal 17 dic 1957
Il contingente annuo di tuzia (voce della tariffa doganale ex 981-b), ammesso in esenzione da dazio se destinato ad essere impiegato nella produzione degli idrosolfiti, è elevato a quintali 25.000 a decorrere dal 1 gennaio 1958.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-13;1174#art-4

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Art. 4 Nuove aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale. — Testo vigente | Portale Normativo