Art. 4
In vigore dal 17 dic 1957
Il contingente annuo di tuzia (voce della tariffa doganale ex 981-b), ammesso in esenzione da dazio se destinato ad essere impiegato nella produzione degli idrosolfiti, è elevato a quintali 25.000 a decorrere dal 1 gennaio 1958.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-13;1174#art-4