Art. 2
In vigore dal 17 dic 1957
La riduzione stabilita con l' del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, non sarà più applicata ai dazi convenzionati per la voce di tariffa 546.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-13;1174#art-2