Art. 2
In vigore dal 26 mar 1958
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, la Facoltà di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppressa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 dicembre 1957
GRONCHI
MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 100. - RELLEVA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-04;1411#art-2