Art. 2

In vigore dal 26 mar 1958
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, la Facoltà di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppressa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 dicembre 1957 GRONCHI MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 100. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-04;1411#art-2

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Art. 2 Convenzione per il finanziamento della Facolta' di economia e commercio con sezione di lingue e letterature straniere presso l'Universita' degli studi di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo