Art. 1
In vigore dal 26 mar 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduta la legge 3 giugno 1955, n. 504, concernente l'istituzione della Facoltà di economia e commercio con sezione in lingue e letterature straniere presso la Università di Pisa;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pisa il 14 giugno 1956 per il finanziamento della Facoltà di economia e commercio con sezione di lingue e letterature straniere presso l'Università di Pisa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-04;1411#art-1