Art. 3

In vigore dal 24 giu 1958
Alla spesa derivante dall'esecuzione del presente decreto si fa fronte con le disponibilità di bilancio relative agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 novembre 1957 GRONCHI ZOLI - PELLA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 159. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1470#art-3

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