Art. 2

In vigore dal 24 giu 1958
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 23 dicembre 1950.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1470#art-2

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Art. 2 Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia relativo all'immobile sede della Rappresentanza diplomatica in Roma, concluso il 23 dicembre 1950 in Roma, mediante scambio di Note, in sede di regolamento delle obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario dipendenti dal Trattato di pace e dagli Accordi successivi. — Testo vigente | Portale Normativo