Art. 2

In vigore dal 23 dic 1957
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 novembre 1957 GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI Visto il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1967 Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 111. - RELLEVA
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Art. 2 Nuova misura del tenore salino delle olive in salamoia. — Testo vigente | Portale Normativo