Art. 2
In vigore dal 23 dic 1957
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI
Visto il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 111. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-05;1202#art-2