Art. 1

In vigore dal 23 dic 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, che ha sostituito la tabella delle quantità di sale (tenori salmi) di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433; Ritenuta la necessità e l'opportunità di modificare il tenore salino delle olive in salamoia per adeguarlo alla quantità di sale attualmente impiegata per ottenere tale prodotto; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . Il tenore salino forfetario delle "olive in salamoia" di cui alla voce n. 16 della tabella delle quantità di sale (tenori salini) stabilita con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, è ridotto a kg. 6,500 per ogni 100 kg. di prodotto netto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-05;1202#art-1

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