Art. 3
In vigore dal 11 gen 1958
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo è soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare. In tale caso l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dai servizio, che possa spettare ai titolare del posto medesimo, sarà a carico dell'ente finanziatore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 ottobre 1957
GRONCHI
MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 131. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-23;1212#art-3