Art. 3

In vigore dal 11 gen 1958
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo è soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare. In tale caso l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dai servizio, che possa spettare ai titolare del posto medesimo, sarà a carico dell'ente finanziatore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 ottobre 1957 GRONCHI MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1957 Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 131. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-23;1212#art-3

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Art. 3 Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo destinato all'insegnamento di clinica ortopedica presso l'Universita' degli studi di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo