Art. 2
In vigore dal 11 gen 1958
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica, ortopedica, in aggiunta ai quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-23;1212#art-2