Art. 2
In vigore dal 25 dic 1957
È istituito, ai sensi dell' (sub articolo 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-03;1145#art-2