Art. 1
In vigore dal 25 dic 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata, e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 30 agosto 1957 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della Università di Milano.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-03;1145#art-1