Art. 1

In vigore dal 25 dic 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata, e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 30 agosto 1957 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della Università di Milano.
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