Art. 2

In vigore dal 8 dic 1957
Il Prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Quindici ed il ricostituito comune di Moschiano, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Quindici. È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Quindici, che sarà inquadrato negli organici del comune di Moschiano, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 ottobre 1957 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1957 Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 35. - DI PRETORO
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Art. 2 Ricostituzione del comune di Moschiano, in provincia di Avellino. — Testo vigente | Portale Normativo