Art. 1
In vigore dal 8 dic 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 9 febbraio 1928, n. 227, con il quale il comune di Moschiano fu aggregato a quello di Quindici;
Vista l'istanza in data 3 aprile 1955, con la quale la maggioranza qualificata degli elettori del cessato comune di Moschiano ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Quindici in data 5 aprile 1955, n. 2, e del Consiglio provinciale di Avellino in data 25 luglio 1955, n. 83, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 25 luglio 1957, n. 1267;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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È ricostituito il comune di Moschiano, in provincia di Avellino, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-01;1071#art-1