Art. 9
In vigore dal 7 gen 1959
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica e scienze applicate; tecnologia meccanica e laboratorio; disegno professionale; elettrotecnica e misure elettriche; impianti elettrici e disegno relativo; economia aziendale; religione; educazione fisica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1512#art-9