Art. 2

In vigore dal 7 gen 1959
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: congegnatore meccanico; aggiustatore; tornitore. 2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per: elettricista impiantista in bassa tensione; elettromeccanico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1512#art-2

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