Art. 9

In vigore dal 23 lug 1958
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; chimica; meccanica e macchine; disegno professionale, tecnologia e laboratorio; elettrotecnica; macchine per la lavorazione del legno; esercitazioni pratiche di officina meccanica, di impianti elettrici e macchine elettriche; legislazione e igiene del lavoro; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1499#art-9

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