Art. 2
In vigore dal 23 lug 1958
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per industria meccanica, con sezioni per: aggiustatori;
tornitori;
riparatori di automezzi.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
elettricisti impiantisti b. t.
elettrauto.
3. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per: serramentisti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1499#art-2