Art. 1

In vigore dal 22 lug 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1° ottobre 1957 è istituita in Lecce una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato. A decorrere dalla stessa data le scuole tecniche industriali statali di Gallipoli e Maglie sono trasformate in scuole professionali coordinate con l'Istituto professionale di Lecce. Le scuole secondarie di avviamento professionale, già annesse alle scuole tecniche predette continuano a funzionare secondo l'attuale ordinamento. La direzione di esse rimane affidata ai direttori incaricati delle scuole professionali coordinate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1495#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo