Art. 9
In vigore dal 22 lug 1958
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica e scienze applicate; tecnologia e laboratorio tecnologico; disegno professionale; elettrotecnica, radiotecnica e misure elettriche; impianti elettrici e disegno relativo; macchine per l'industria del legno; economia aziendale; religione; educazione fisica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1495#art-9