Art. 9

In vigore dal 22 lug 1958
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica applicata; fisica e chimica; disegno professionale; tecnologia e laboratorio; meccanica e macchine; elettrotecnica e misure elettriche; esercitazioni pratiche di officina e di impianti meccanici ed elettrici navali; religione; educazione fisica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1494#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo