Art. 2
In vigore dal 22 lug 1958
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio di mansioni di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e delle attività marinare.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica e navale con sezioni per:
congegnatore meccanico; tracciatore-carpentiere navale in ferro; disegnatore-tracciatore di sala.
2. Scuola professionale per le attività marinare con sezioni per:
meccanico motorista;
elettricista di bordo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1494#art-2