Art. 4
In vigore dal 18 lug 1958
Il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1551, a favore dell'Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato di Potenza viene fissato, in L. 52.815.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1477#art-4