Art. 2
In vigore dal 18 lug 1958
L' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1551, è modificato come segue:
"Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
aggiustatori (n. 2 sezioni);
riparatori di automezzi;
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricisti installatori b. t. (n. 3 sezioni);
3. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
falegname ebanista.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1477#art-2