Art. 3
In vigore dal 24 ott 1957
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 settembre 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA - MEDICI -
CARLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 93. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-14;941#art-3