Art. 3

In vigore dal 24 ott 1957
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 settembre 1957 GRONCHI ZOLI - PELLA - MEDICI - CARLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 93. - RELLEVA
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Art. 3 Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Albania per il regolamento di alcune questioni derivanti dal Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, concluso in Roma il 22 giugno 1957. — Testo vigente | Portale Normativo