Art. 2
In vigore dal 24 ott 1957
All'onere derivante dall'Accordo indicato nell'articolo precedente sarà fatto fronte con le disponibilità di bilancio relative agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-14;941#art-2