Art. 3
In vigore dal 14 nov 1957
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 settembre 1957
GRONCHI
MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato atta Corte dei conti, addì 25 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 104. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-05;985#art-3