Art. 1
In vigore dal 14 nov 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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Sono approvati e resi esecutivi la annessa convenzione e l'atto aggiuntivo alla medesima stipulati in Napoli in data 9 marzo 1957 e 27 maggio 1957 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Napoli.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-05;985#art-1