Art. 2

In vigore dal 5 ago 1958
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 122. - RELLEVA
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Art. 2 Determinazione della misura dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, per l'anno 1956. — Testo vigente | Portale Normativo