Art. 1
In vigore dal 5 ago 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450;
Visto l', comma secondo, della legge 14 aprile 1956, n. 307;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
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Per l'anno 1956 i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, previsti dall'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, sono fissati, nei limiti del fabbisogno stabilito per l'anno 1955, in L. 7.910.000.000 sulla base dei contingenti provinciali di cui all'annessa tabella, vistati d'ordine dal Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-18;1503#art-1