Art. 3
In vigore dal 5 nov 1957
Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 84. - RELLEVA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-13;923#art-3