Art. 2
In vigore dal 5 nov 1957
È istituito in Nairobi (Kenya) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: Colonia e Protettorato del Kenya, Protettorato dell'Uganda, Sultanato di Zanzibar, Territorio in amministrazione fiduciaria del Tanganica, isola di Mauritius e dipendenze, isole Seicelle e dipendenze, isole Comore, Madagascar e dipendenze e isola della Riunione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-13;923#art-2