Art. 2
In vigore dal 19 ott 1957
A tutti gli oneri previsti dal Memorandum d'intesa indicato nell'articolo precedente sarà fatto fronte con le disponibilità di bilancio relative agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-08;913#art-2