Art. 2

In vigore dal 19 ott 1957
A tutti gli oneri previsti dal Memorandum d'intesa indicato nell'articolo precedente sarà fatto fronte con le disponibilità di bilancio relative agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-08;913#art-2

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