Art. 1
In vigore dal 19 ott 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
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Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'intesa fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America riguardante i reclami per danni di guerra, concluso in Roma il 29 marzo 1957.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-08;913#art-1