Art. 1

In vigore dal 19 ott 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; . Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'intesa fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America riguardante i reclami per danni di guerra, concluso in Roma il 29 marzo 1957.
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Art. 1 Esecuzione del Memorandum d'intesa fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America riguardante i reclami per danni di guerra, concluso in Roma il 29 marzo 1957. — Testo vigente | Portale Normativo