Art. 2

In vigore dal 19 ott 1957
A tutti gli oneri previsti dal Memorandum d'intesa indicato nell'articolo precedente sarà fatto fronte con le disponibilità di bilancio relative agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-08;912#art-2

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Art. 2 Esecuzione del Memorandum d'intesa fra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, concluso a Roma il 29 marzo 1957, riguardante le domande d'indennizzo di nazionali britannici in base all'art. 78 del Trattato di pace con l'Italia. — Testo vigente | Portale Normativo