Art. 1

In vigore dal 19 ott 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'intesa fra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, concluso a Roma il 29 marzo 1957, riguardante le domande di indennizzo di nazionali britannici in base all'art. 78 del Trattato di pace con l'Italia.
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